Art. 4.
(Ammissione all'insegnamento nei corsi di laurea).

      1. Per gli insegnanti di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, che devono essere inquadrati economicamente con trattamento identico a quello del restante personale docente nelle materie di insegnamento previste dalle classi di concorso di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di Alzano Lombardo (Bergamo), predispone una graduatoria di merito relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'innovazione nell'attività educativo-didattica, di docenza e direzione post-diploma di durata almeno biennale, di organizzazione e di direzione di corsi di aggiornamento-formazione e di seminari di studio autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri, dagli istituti regionali di ricerca educativa, dagli

 

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uffici scolastici regionali e dagli istituti statali.
      2. Per i docenti di stenografia, trattamento testi e dati con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione, nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli attestati o dei diplomi di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, predispone, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di riconversione universitaria relativo ai nuovi metodi pedagogico-didattici e tecnologici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1, nonché alle tecnologie iper-multimediali, della durata di otto mesi.
      3. I corsi di cui al comma 2 sono tenuti da esperti docenti di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore di secondo grado con provata abilità nella formazione e nell'aggiornamento dei docenti.
      4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividere in due giorni.
      5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturato in moduli relativi alle discipline oggetto di insegnamento, comprendono le materie di cui all'articolo 1, comma 2.
      6. La frequenza al corso speciale è obbligatoria.
      7. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano e illustrano una tesi, su un argomento oggetto di studio, concordata con i rispettivi docenti.
      8. Ai corsisti giudicati idonei è rilasciato un apposito attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.
      9. Coloro i quali non hanno conseguito il titolo di cui al comma 8 permangono nell'inquadramento economico dei docenti diplomati purché già in possesso di abilitazione ottenuta a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.
 

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